Zona rossa: cosa si può fare e cosa no, dalle scuole alle visite ai parenti

In queste ore il Governo sta decidendo se introdurre una nuova possibile stretta delle misure anti-Covid sia nei week end che a Pasqua ma già da oggi alcune regioni potrebbero passare in zona rossa. Ecco cosa si potrà fare e cosa no nella zona rossa, fino a questo momento.

Oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe annunciare le nuove misure, dopo aver acquisito il parere del Cts e quello delle Regioni. Insieme, scopriremo tramite la nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza quali regioni cambieranno colore. Si teme che questa volta quelle in zona rossa possano aumentare.

Scopriamo dunque cosa sarà consentito e cosa invece sarà vietato.

Spostamenti e autocertificazione

Come indicato dal nuovo DPCM, fino al 27 marzo in area rossa non saranno ammessi neanche gli spostamenti all’interno del proprio comune. Sarà possibile spostarsi solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) e il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Niente visite ai parenti

Secondo quanto riportato nelle FAQ del Governo, non sarà possibile andare a trovare parenti o amici perché non ci si potrà recare presso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo per i soliti motivi di lavoro, necessità o salute. Anche in questo caso, il rientro deve avvenire sempre tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo.

Seconde case

Si potrà andare nella seconda casa? Sì, è consentito il rientro nelle seconde case situate dentro e fuori regione. In particolare, spiega il Governo:

“Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021″.

Autocertificazione

Gli spostamenti all’intero della zona rossa devono essere sempre documentati da autocertificazione, sia che si esca per motivi di necessità, per lavoro o per fare attività motoria. ll modulo potrà essere prestampato o fornito dalle forze di polizia statali e alle polizie locali.

Per scaricare il modulo per l’autocertificazione CLICCA QUI

“Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

Negozi, bar e ristoranti

In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parruchieri. Fanno eccezione i negozi di generi alimentari e di prima necessità. In ogni caso, l’accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici e le edicole, i tabaccai, le farmacie e ple arafarmacie.

Discorso a parte meritano i ristoranti, i bar, le pasticcerie e le gelaterie che resteranno chiusi al pubblico con la possibilità di vendita per asporto e domicilio.La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario mentre l’asporto è possibile dalle 5 alle 22:

  • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

Scuola e università

In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. E le università?

“Le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università”.

Sport, palestre e passeggiate all’aria aperta

Restano ancora chiuse palestre e piscine ma anche centri benessere e termali

“fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP”.

Sospesa anche l’attività sportiva di base e quella motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Unico piccolo spiraglio rimane quello delle passeggiate e attività sportiva individuale, ma solo nei pressi della propria abitazione.

Fonti di riferimento: Governo, Gazzetta Ufficiale, FAQ Governo

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da greenme